IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTA la legge 12 maggio 1989, n. 168; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'articolo 4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire: a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalita' degli studenti; b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa; VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, che introduce una nuova disciplina delle tasse e dei contributi universitari e demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 4, l'individuazione dei criteri di indirizzo per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni del nucleo familiare degli studenti ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi e la determinazione degli esoneri totali e parziali; VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 10, che consente l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista della legge 2 dicembre 1991, n. 390; articolo 6 UDITO il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 marzo 1997; UDITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, formulato nell'adunanza del 17 aprile 1997; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30.4.1997; SULLA proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; DECRETA: ARTICOLO 1 (Servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli studenti) 1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli studenti, cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi, i contributi per la partecipazione degli studenti universitari italiani a programmi di studio che prevedano mobilita' internazionale concessi dalle regioni agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonche' le borse di studio erogate ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto, concesse dalle universita' agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. 2. Le regioni e le universita', ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonche' i criteri per la definizione delle graduatorie. Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare convenzionale, ove richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei limiti massimi degli indicatori previsti dai commi 7 e 8. 3. Le universita' determinano ai sensi del comma 2 i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le attivita' a tempo parziale, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le universita' concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni. 4. La concessione delle borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria e' disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 17.