IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   VISTA la legge 12 maggio 1989, n. 168;
   VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
   VISTA la  legge  2  dicembre  1991,  n.  390,  ed  in  particolare
l'articolo  4  che  demanda al Governo della Repubblica il compito di
stabilire: a) i criteri per la  determinazione  del  merito  e  delle
condizioni  economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi
e al godimento degli interventi non destinati alla generalita'  degli
studenti;  b)  le  tipologie  minime  ed  i  relativi  livelli  degli
interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli  ostacoli
di  ordine  economico  e  sociale  per  la concreta realizzazione del
diritto agli studi universitari; c) gli  indirizzi  per  la  graduale
riqualificazione della spesa;
   VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, che introduce
una  nuova  disciplina  delle  tasse  e dei contributi universitari e
demanda  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
previsto   della   legge   2  dicembre  1991,  n.  390,  articolo  4,
l'individuazione dei criteri di indirizzo per la  determinazione  del
merito, dei limiti di reddito e delle condizioni del nucleo familiare
degli  studenti ai fini del pagamento delle tasse di iscrizione e dei
contributi e la determinazione degli esoneri totali e parziali;
   VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20,  comma  10,  che
consente  l'emanazione  del  suddetto  decreto anche nelle more della
costituzione della Consulta  nazionale  per  il  diritto  agli  studi
universitari,  prevista della legge 2 dicembre 1991, n. 390; articolo
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   UDITO il parere del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 21 marzo 1997;
   UDITO  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, formulato nell'adunanza del
17 aprile 1997;
   VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 30.4.1997;
   SULLA  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica;
                              DECRETA:
                             ARTICOLO 1
     (Servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli
                              studenti)
   1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalita'  degli
studenti,  cui  si applicano le disposizioni del presente decreto, si
intendono  le  borse  di  studio,  i  prestiti  d'onore,  i   servizi
abitativi,   i   contributi  per  la  partecipazione  degli  studenti
universitari italiani a programmi di studio che  prevedano  mobilita'
internazionale   concessi   dalle  regioni  agli  studenti  capaci  e
meritevoli privi di mezzi, nonche' le  borse  di  studio  erogate  ai
sensi   dell'articolo   10   del  presente  decreto,  concesse  dalle
universita' agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
   2. Le regioni e le universita', ove realizzino  altri  servizi  ed
interventi  non  destinati  alla  generalita'  degli  studenti  e non
compresi  tra  quelli  di  cui  al  comma  1,   possono   determinare
autonomamente  i  requisiti  di ammissione, relativi al merito e alla
condizione economica, nonche' i  criteri  per  la  definizione  delle
graduatorie. Per la valutazione della condizione economica del nucleo
familiare  convenzionale, ove richiesta, si applicano le disposizioni
di  cui  all'articolo  3,  ad  eccezione  dei  limiti  massimi  degli
indicatori previsti dai commi 7 e 8.
   3.  Le  universita'  determinano  ai sensi del comma 2 i requisiti
relativi al merito ed  alla  condizione  economica  per  l'ammissione
degli studenti al concorso per le attivita' a tempo parziale, tenendo
conto  delle  indicazioni  di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390,
articolo 13. Tra gli  studenti  che  presentano  tali  requisiti,  le
universita'  concedono  i  benefici in via prioritaria, sulla base di
graduatorie separate, agli  studenti  idonei  non  beneficiari  delle
borse di studio concesse dalle regioni.
   4.    La   concessione   delle   borse   di   studio   finalizzate
all'incentivazione   e   alla   razionalizzazione   della   frequenza
universitaria  e'  disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, articolo 17.